Contratto nullo e contratto annullabile.

La nullità di un contratto opera retroattivamente, determinando il venir meno di tutti gli effetti da esso prodotti, come se lo stesso non fosse mai venuto ad esistenza.

Il contratto è nullo quando:

  • è contrario a norme imperative (non derogabili);
  • manca uno dei seguenti requisiti: 1) l’accordo delle parti, 2) la causa, 3) l’oggetto, 4) la forma, se richiesta a pena di nullità (art. 1325 c.c.);
  • l’oggetto, la causa o i motivi sono illeciti (contrari a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume); il motivo illecito rende nullo il contratto se è il solo motivo ed è comune ad entrambe le parti;
  • l’oggetto del contratto è impossibile, indeterminato o indeterminabile (art. 1346 c.c.);
  • in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto
La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. (art. 1419 c.c.).
Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice (art. 1421 c.c.). L’azione per far dichiarare la nullità del contratto è imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione (1422 c.c.).
Il contratto nullo non può inoltre essere convalidato, se la legge non dispone diversamente (art. 1423 c.c.). Può invece produrre gli effetti di un contratto diverso, qualora ne abbia i requisiti ed avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità (art. 1424 c.c.). Per esempio un vincolo contrattuale perpetuo, come tale nullo, può convertirsi in un contratto a tempo indeterminato.

Il contratto è annullabile se:

  • una delle parti è affetto da incapacità naturale (incapacità di intendere o di volere del maggiorenne infermo mentale nè interdetto e nè inabilitato o per causa transitoria come ubriachezza, trauma, insolazione, intossicazione di sostanze stupefacenti, ecc.) o legale (minorenni, interdetti, inabilitati per la straordinaria amministrazione);
  • se il consenso fu dato per errore quando questo è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente (art. 1428 c.c.);
  • se il consenso fu estorto con violenza, anche se esercitata da un terzo (art. 1434 c.c.);
  • se il consenso fu carpito con dolo, raggiri usati dall’altro contraente o da un terzo e l’altro contraente a conoscenza dei raggiri ne ha tratto vantaggio.

L’azione per far dichiarare l’annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. (art. 1441 c.c.). Solo l’incapacità del condannato all’ergastolo in stato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.

L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni ed il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto o se chiesto dall’incapace dalla cessazione dello stato d’incapacità (art.1442 c.c.) o dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l’errore o il dolo, è cessato lo stato d’interdizione o d’inabilitazione.

Il contratto annullabile può essere convalidato espressamente o tacitamente(art. 1444 c.c.). L’annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento (art. 1445 c.c.).